Con l’art. 18 della L.R. n. 11 del 29/12/2020 (BURERT n. 447 del 29/12/2020) è stato integrato l’art. 6 della L.R. 15 del 2012, con una norma che semplifica gli adempimenti per ottenere l’interruzione dall’obbligo di pagamento della tassa automobilistica sui veicoli acquisiti per la rivendita. Dal 1° gennaio 2021 la “minivoltura” assolve anche la funzione di comunicazione dei veicoli da esonerare durante il periodo di giacenza presso il rivenditore autorizzato
La minivoltura, tramite la quale i rivenditori autorizzati di veicoli ne acquisiscono la proprietà ai fini della successiva rivendita, è l’atto obbligatorio da porre in essere per accedere al regime di interruzione dal pagamento della tassa automobilistica (art. 6, comma 9, L.R. 15/2012).
La nuova norma facilita gli adempimenti a carico dei concessionari, stabilendo che dal 1° gennaio 2021 la “minivoltura” assolve anche la funzione di comunicazione dei veicoli da esonerare dal pagamento della tassa automobilistica durante il periodo di giacenza presso il rivenditore autorizzato, nel rispetto dei termini previsti dal comma 44 dell’art. 5 del D.L 953 del 1982.
L’art. 6 della legge regionale L.R. 15 del 2012, al nuovo comma 9-bis, prevede che:
- dal 1° gennaio 2021, con la trascrizione del titolo di proprietà al PRA del veicolo con minivoltura (già prevista al comma 9) risultano anche adempiuti gli obblighi di comunicazione previsti dal D.L. 953/1982 e non dovranno essere più spediti gli elenchi esenzione;
- è comunque dovuto il diritto fisso per ogni veicolo acquisito per la rivendita; l’importo complessivamente dovuto con riferimento ad ogni quadrimestre verrà comunicato via PEC al concessionario che dovrà provvedere al pagamento tramite pagoPA entro l’ultimo giorno del mese successivo alla comunicazione. Il mancato pagamento del diritto fisso comporta la cessazione del regime di interruzione dell’obbligo del pagamento della tassa automobilistica e il ripristino di tale obbligo in capo al concessionario, con effetto dalla data della trascrizione della minivoltura.
- La trascrizione al PRA della successiva vendita dei veicoli aggiornerà automaticamente lo stato giuridico e tributario del veicolo, con la conseguente uscita dal regime di interruzione dell’obbligo di pagamento della tassa automobilistica.
L’art. 18 della L.R. n. 11/2020 introduce anche un nuovo comma 9-ter all’art. 6 della L.R. 15/2012, che dispone che l’acquisto di un veicolo, nuovo o usato, da parte di un concessionario auto senza minivoltura non interrompe l’obbligo di pagamento della tassa automobilistica.
Informazioni dettagliate e approfondimenti sono disponibili alla pagina: https://finanze.regione.emilia-romagna.it/tributi-regionali/tasse/bollo-auto/esenzioni-dal-pagamento-della-tassa